Entra in vigore il Decreto sulle verifiche degli Apparecchi di Sollevamento e sulla abilitazione dei verificatori

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Entra in vigore il Decreto sulle verifiche degli Apparecchi di Sollevamento e sulla abilitazione dei verificatori

Entra oggi in vigore il DM 11/04/2011 che modifica il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in particolare degli apparecchi di sollevamento di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Il decreto rende obbligatoria l’INDAGINE SUPPLEMENTARE per gli apparecchi di sollevamento di cui all’Allegato VII che hanno superato i 20 anni dalla messa in servizio. Si tratta di una verifica strutturale finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, nonchè a stabilire la vita residua. La novità è che tale indagine supplementare dovrà essere esibita dal Datore di Lavoro al funzionario addetto alla verifica periodica, e non prescritta da quest’ultimo.

La seconda novità è che il decreto abilita i soggetti privati ad effettuare le verifiche periodiche di cui all’Allegato VII quando gli enti pubblici non intervengono nei tempi previsti.

Ricordiamo che le verifiche periodiche sono un obbligo di legge a carico del datore di lavoro come previsto dall’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs. 81/08, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato VII.

d.lgs 81/08 art. 71, comma 11

…il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati…”

 

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