Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
L’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e provvede nel termine di 45 giorni.
Per verifiche successive alla prima, il datore di lavoro sceglie liberamente se richiederla alle ASL o, se previsto dalla legge regionale, all’ARPA, o a soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui all’articolo 71, comma 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Tariffe del 23 novembre 2012 che fissa la tariffa per ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica: prima verifica e verifiche successive.
