Normativa di sicurezza gru
All'atto della messa in servizio delle gru edili o di un impianto per il sollevamento marcato CE, quali comunicazioni devono essere date e a chi?
La denuncia, non esistendo più l'ENPI, va effettuata all'ISPESL di zona, fornendo le seguenti indicazioni:
il datore di lavoro;
l'attività esercitata;
l'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro;
i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento. L'ISPESL provvederà a rilasciare un numero di matricola al mezzo di sollevamento. La denuncia va in bollo (dell'importo corrente) e deve essere corredata da copia del certificato di conformità CE della macchina. Si consiglia l'invio mediante racc.a.r.
Va inoltre avvisata, anche a mezzo fax, l'USL competente al fine di consentirle di effettuare le verifiche ispettive.
Approfondimento normativo
DM 12/09/1959 - (G.U. del 11 dicembre 1959 n. 299), art. 7:
I datori di lavoro, utenti di <omissis> gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio.
All'atto della messa in servizio delle gru edili o di un impianto per il sollevamento, non marcato CE, successivamente all'entrata in vigore della “direttiva macchine” quali comunicazioni devono essere date e a chi?
Il caso è decisamente raro a distanza di 11 anni dall'entrata in vigore del DPR 459/96.
Va effettuata la denuncia dell'avvenuta installazione della macchina al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPELS. Anche questa denuncia deve essere effettuata in bollo di importo corrente e meglio se inviata con racc.a.r.. In questo caso l'ISPESL rilascerà il "Libretto delle verifiche", provvedendo ad inoltrarlo agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.
Permane l'obbligo di avvisare l'USL di zona per le verifiche ispettive.
Approfondimento normativo
Si riferisce ai casi presi in esame dell'art. 11 co. 3 del DPR citato:
“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPELS dell'avvenuta installazione della macchina.”
La circolare n. 162045 del 25/06/97 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato chiarisce che:
“Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, terzo comma, <omissis> l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12/9/1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa <omissis> Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza. Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente. Le tariffe dovute all'ISPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto del Ministero della sanità 8/5/1996”.
La circolare ISPESL del 16/07/97 n. 71, emessa a seguito della circolare sopra indicata, specifica che le macchine in questione devono essere immatricolate e che per “la compilazione del verbale di prima verifica “libretto delle verifiche” non possono essere richiesti all'utente dati costruttivi ma devono essere riportati esclusivamente i dati caratteristici rilevabili direttamente sulla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa, l'eventuale non rilevabilità o non riscontrabilità dal manuale di istruzione di qualche dato deve essere indicata alla corrispondente voce del libretto.”
Cosa fare per le gru edili o per un impianto per il sollevamento non CE che si trovino già in servizio o vengano messi a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore?
La modifica o la variazione di utilizzo delle gru edili (o di un impianto per il sollevamento) implica sempre l'obbligo di denuncia all'ISPESL. Se i mezzi di sollevamento erano già in servizio (quindi possedevano il libretto di immatricolazione) saranno i Dipartimenti periferici ad effettuare gli accertamenti sulle denunce e ad accertare se si tratti di “nuova immissione sul mercato” o “nuova messa in servizio”. Qualora non si tratti di nuova immissione o nuova messa in servizio, la verifica spetta agli organi di vigilanza territoriale.
Approfondimento normativo
Il punto è chiarito dalla Circolare n. 162045 del 25/06/97 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, che specifica che:
“permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportando, la modifica, nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459”
La succesiva circolare n. 71 del 16/07/97 dell'ISPESL, chiarisce:
“Per le macchine già in servizio provviste di Libretto di immatricolazione e messe a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive o variazioni di modalità di utilizzo, i Dipartimenti periferici devono accettare le relative denunce solo se tali modifiche costruttive o variazioni di utilizzo hanno comportato la marcatura CE della macchina in conformità al combinato disposto dell'art. 1, commi terzo e quarto; dell'art. 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996. Qualora l'intervento su macchina omologata non comporti "nuova immissione sul mercato" o "nuova messa in servizio", la verifica sarà di competenza esclusiva degli organi di vigilanza territoriale”.
In particolare, in relazione all'art. 1, commi terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, si ritiene che non debbano considerarsi "modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione" o "variazioni delle modalità di utilizzo" quelle contenute nell'ambito delle caratteristiche progettuali o delle prestazioni previste dal costruttore originario (ad esempio: gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o accessori di sollevamento, venga reinstallata in una configurazione/allestimento diverso o dotato di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento (ad esempio: gru a torre reinstallata con altezza torre o con lunghezza braccio diverse da quelle riportate nel certificato di omologazione; gru su autocarro o autogrù equipaggiate con prolunghe o altre attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento dell'omologazione, ecc.) già previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 presentata all'ISPESL per l'omologazione, non si ha nuova immissione sul mercato e non è richiesta quindi nuova denuncia all'ISPESL.)
Tutte le modifiche devono essere denunciate a norma del D.M. 12/09/059 all'organo di vigilanza competente per territorio, in base al disposto dell'art. 16:
“I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, ed all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e le attrezzature contemplate nel titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.”
Per i montaggi successivi delle gru edili, a chi si deve darne comunicazione?
La comunicazione va data all'ufficio impiantistica dell'USL competente per zona affinchè possa procedere alle verifiche di legge. In questo caso occorre indicare il cantiere in cui la macchina deve essere montata.
Questa comunicazione può comprendere la richiesta di verifica della macchina ai fini della verifica annuale (vedi apposita sezione delle FAQ)
Approfondimento normativo
In base al disposto dell'art. 16 del D.M. 12/09/1959: vedi sopra.
Con che modalità può essere organizzata la verifica annuale sulle gru edili?
Deve essere comunque eseguita annualmente. In molte regioni d'Italia, all'atto del montaggio di una gru edile in un cantiere, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, è bene richiedere all'USL di zona, di procedere alla verifica della macchina a terra. Nella comunicazione andrà pertanto indicato, oltre al cantiere di montaggio, la data prevista e un riferimento di cantiere, nonché tutti i dati identificativi della macchina compresa, se già comunicata dall'ISPESL, la matricola da quest'ultima assegnata. È importante che la comunicazione sia tempestiva in modo che l'ufficio competente dell'USL possa organizzarsi per la verifica. Può comunque accadere che in momenti di particolare attività l'USL competente non possa provvedere alla verifica a terra della macchina. Potrebbe in tal caso inviare un fax in cui avverte del probabile ritardo oppure, semplicemente, non provvedere alla verifica: sarà importante, in tal caso, dimostrare di avere effettuato diligentemente la richiesta mediante esibizione della stessa (con racc.a.r. oppure anche con fax con rapporto di trasmissione). È bene ricordare che, in ogni caso, l'USL ha il potere di disporre di essere messa in condizione di verificare la macchina ugualmente (ad esempio tramite piattaforma sollevabile) potendo persino arrivare a richiedere lo smontaggio.
Una volta montata la gru, va inviata un'ulteriore comunicazione all'USL per invitarla a verificare la corretta esecuzione delle prove dinamiche. In tale occasione è probabile che il tecnico dell'USL richieda di visionare la copia della dichiarazione di corretta esecuzione dell'installazione, copia della certificazione dell'idoneità del piazzamento e copia della certificazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. La verifica annuale, qualora la gru resti montata a lungo nel medesimo cantiere deve essere effettuata prima dello scadere dell'anno dalla precedente. Chi possiede diverse gru edili può concordare con L'USL la verifica annuale presso il proprio deposito in attesa dei vari montaggi.
Approfondimento normativo
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 27/04/1955
Art. 194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Chi richiede e chi esegue la verifica annuale delle gru edili o di un impianto per il sollevamento?
La richiesta deve essere effettuata dal proprietario o dall'utilizzatore del mezzo di sollevamento. Se la macchina è stata verificata al montaggio (secondo quanto specificato al punto precedente) e resta montata per più di un anno nel medesimo cantiere occorre inviare, prima dello scadere dell'anno dal montaggio, una raccomandata a.r. all'USL competente per zona affinchè provveda alla verifica annuale della macchina.
L'USL è l'unica Autorità competente ad effettuare questa verifica. Qualora l'USL non si presenti per effettuare detta verifica, a rigore, la macchina non sarebbe da considerarsi idonea per essere utilizzata. È altresì vero che se la richiesta è stata fatta tempestivamente e nei modi indicati e la macchina e sempre stata oggetto di manutenzione documentabile, difficilmente si troverà un tecnico dell'USL che proceda ugualmente alla contestazione dell'addebito. Esiste la possibilità di fare effettuare la verifica ad un ente terzo, che rilasci una dichiarazione di avere eseguito una verifica generale delle buone condizioni di funzionamento della macchina ma, si sottoliena, che non può essere compensativa della verifica dell'Autorità competente: mira solo a dare una certa sicurezza al tecnico verificatore che si è fatto comunque tutto il possibile per garantire efficienza e sicurezza della macchina anche in assenza di verifica da parte dell'USL. Le verifiche della macchina a terra e delle prove di carico eseguite al montaggio dal tecnico dell'USL hanno valore di verifica annuale.
Approfondimento normativo
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 27/04/1955Art. 194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Chi rilascia la documentazione da allegare alle denunce da fare all'ISPESL e all'USL?
Il certificato di conformità CE della macchina deve essere rilasciato dal costruttore della gru e si trova di solito fra la documentazione della gru che il rivenditore consegna unitamente al manuale di uso e manutenzione.
Il verbale di idoneità all'impiego consiste nella certificazione dell'eseguito collaudo con le prove statiche (carico massimo + 25%) e le prove dinamiche. Solitamente si tratta di un modulo (in triplice copia) che si trova all'interno del registro di controllo della macchina e che viene compilato da chi esegue il primo montaggio e collaudo della gru. L'originale resta nel registro e le due copie restano una alla ditta installatrice e l'altra viene inviata al costruttore
La dichiarazione di corretta esecuzione della installazione deve essere rilasciata da chi procede al montaggio della macchina. Nel caso dell'Imola Gru Srl, la dichiarazione si trova all'interno del verbale di esecuzione che sempre viene compilato dal tecnico in cantiere in triplice copia.
La certificazione di idoneità del piazzamento deve essere effettuata da persona competente e abilitata (ingegneri, geometri, geologi) e mira a garantire che il piazzamento predisposto per la collocazione della gru sia idoneo a reggere il peso e le sollecitazioni prodotte dal mezzo di sollevamento.
La certificazione dell'impianto di messa a terra del cantiere deve essere effettuata da persona competente e abilitata (elettricisti iscritti all'albo).
Approfondimento normativo
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Direttiva macchine)
“4.1.1. Definizioni
f) "prova statica": verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato, pertanto, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che non si sia verificato alcun danno;
g) "prova dinamica": prova che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina e degli elementi di sicurezza.”
“4.2.4. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in tutta sicurezza. Le suddette misure debbono tener conto delle caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, le misure adeguate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.”
Allegato direttiva macchine: Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459
“4.1.2.3.Resistenza meccanica. (prove statiche)
Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchiamento.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5;”
(prove dinamiche)
“Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1.
Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante. Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei (per esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.”
D.Lgs 626/94
all'art. 6 co. 3
“Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza”
DPR 459/96
art. 6
“L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.”
Chi deve richiedere e chi deve eseguire la verifica trimestrale delle funi delle gru edili e delle funi e catene dei mezzi di sollevamento?
Le funi (e le catene) vanno verificate, per legge, ogni 3 mesi. E' l'unica verifica periodica obbligatoria che deve essere effettuata, oltre che su impulso, anche a cura del proprietario del mezzo di sollevamento o, qualora la macchina non sia nella sua disponibilità, dall'utilizzatore della stessa.
La verifica delle funi deve essere effettuata, per legge, da personale qualificato a svolgere questa attività: a meno che non si dimostri che personale interno all'azienda abbia ricevuto una formazione professionale adeguata a qualificare la persona allo scopo, non potrà essere il proprietario o l'utilizzatore a certificare la corretta esecuzione della verifica. Resta comunque la circostanza che, se la verifica viene effettuata da personale interno all'azienda, anche se qualificato, la responsabilità in caso di incidente resta in capo all'azienda proprietaria/utilizzatrice del mezzo di sollevamento.
Diversamente, qualora la verifica delle funi venga affidata a società terza (come l'Imola gru Srl) la responsabilità viene assunta da quest'ultima nel momento in cui rilascia la dichiarazione di corretta esecuzione delle verifica con i relativi giudizi. L'unico onere che permane in capo alla proprietaria/utilizzatrice è di attivarsi affinchè la verifica venga eseguita nei termini di legge e l'onere di verificare le credenziali della persona o società che effettua la verifica (ad esempio: non si potrà pretendere di essere liberati da responsabilità se si è fatto visionare le funi da società che non ha come oggetto della propria attività l'assistenza ai mezzi di sollevamento).
L'avvenuta verifica va annotata da colui che ha la disponibilità della macchina, nel registro di controllo sulla base della dichiarazione rilasciatagli dal tecnico competente (su richiesta dell'organo di vigilanza, dovrà comunque essere in grado di esibire la dichiarazione della persona/società che ha eseguito la verifica) .
Approfondimento normativo
DM 12/09/1959
Articolo 11
“Art. 11. Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;”
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 27/04/1955
“Art. 179. Coefficienti di sicurezza per funi e catene.
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.”
Chi deve richiedere e chi deve eseguire la verifica decennale sulle gru edili e i mezzi di sollevamento in genere?
Oltre i 10 anni di vita della macchina il tecnico USL può prescrivere che la macchina venga sottoposta a verifica decennale da parte di persone abilitate alla verifica strutturale e delle saldature (ingegneri iscritti all'albo, società abilitate alla verifica delle saldature con liquidi penetranti o altro ecc). Si tratta infatti di una verifica molto capillare (e anche molto costosa) che mira a dichiarare la macchina non solo in stato di efficienza e sicurezza in fase di lavoro ma in ogni sua componente strutturale. Non vi è un criterio univoco in base al quale detta verifica è prescritta: è sufficiente che la macchina abbia più di 10 anni dalla prima installazione. Il tecnico dell'USL, al termine della verifica, esaminerà le conclusioni derivanti dalle prove effettuate e valuterà se ritenere la macchina ancora in grado di essere utilizzata.
Cos'è la dichiarazione di corretta installazione o esecuzione e chi la deve rilasciare?
E' la dichiarazione che gli installatori devono rilasciare per attestare di avere eseguito la lavorazione attenendosi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché alle istruzioni fornite dal costruttore delle gru edili o dell'impianto di sollevamento. Il verbale di esecuzione dell'Imola Gru Srl prevede una apposita sezione in cui vengono riportati i risultati delle prove dinamiche e la relativa dichiarazione di corretta esecuzione. Di sicuro dovrà essere presente in cantiere, per questa e le altre verifiche, il registro di controllo della macchina, debitamente compilato dall'utente.
Approfondimento normativo
D.Lgs 626/94
all'art. 6 co. 3
“Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza”
DPR 459/96
art. 6
“L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.”
A cosa serve il registro di controllo della gru?
Serve a fornire una quadro generale ed immediato di tutti gli interventi eseguiti sulla gru per tipologia ed in ordine cronologico.
A chi compete tenere aggiornato il registro di controllo della gru?
Una volta che la ditta installatrice effettua il primo montaggio e rilascia il verbale di idoneità all'uso, il registro di controllo deve essere gestito da colui che ha il possesso della macchina, proprietario o utilizzatore che sia. Qualora vi sia il concreto rischio di perdere o deteriorare il registro di controllo è bene farne una copia (da tenere anch'essa aggiornata) e conservare l'originale in luogo sicuro. In caso di richiesta deve sempre essere possibile mostrare il registro di controllo compilato all'autorità competente.
Cosa fare se si smarrisce il registro di controllo?
Se il registro viene smarrito occorre ripristinarlo richiedendo il formulario all'assistenza e procedendo alla ricostruzione degli eventi nell'ordine in cui si sono verificati.
Ciò può essere fatto recuperando tutti i verbali di esecuzione delle lavorazioni effettuate sulla macchina oppure, per i clienti Imola Gru, è possibile scaricare il registro di controllo della vostra macchina direttamente da questo sito, se siete abilitati a questo servizio. |